Green pass – regole operative per i titolari di partita iva, dipendenti e datori di lavoro dal 15 ottobre 2021

12 Ottobre 2021

A pochi giorni dall’entrata in vigore del DL 127/2021 si riepilogano di seguito le principali novità ivi contenute:

Durata del green pass:

ha avuto somministrate 2 dosi di vaccino (o una per i vaccini monodose)

è guarito dal Covid ed ha avuta somministrata la prima dose (anche per i vaccini che ne prevedono due)

è guarito senza aver poi avuta somministrata nessuna dose di vaccino (i 6 mesi scattano a partire dalla data di guarigione-negativizzazione)

NB: nel caso in cui un lavoratore vaccinato dovesse risultare positivo al Covid, il Green pass verrà momentaneamente sospeso fino alla negativizzazione.

Dov’è obbligatorio il Green pass (settore privato):

dal 15 ottobre e, per ora, fino al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (con o senza dipendenti) è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui viene svolta la predetta attività, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Controlli:

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tali prescrizioni. Entro il 15 ottobre 2021 devono altresì definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo:

prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro,

individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di legge.

NB: la verifica del green pass va effettuata tutti i giorni.

Come:

“VerificaC19” è l’app ufficiale del Governo, sviluppata per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell’autenticità delle “Certificazioni verdi COVID-19” prodotte in Italia e dei “Certificati europei digitali COVID” (“EU Digital COVID Certificate”) rilasciati dagli altri stati membri dell’Unione Europea. L’app VerificaC19 consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID Certificate” attraverso la lettura del codice “QR” del certificato.

NB: chi lavora sempre in smart working non dovrà avere la certificazione anti-Covid che è necessaria solo per accedere ai luoghi di lavoro.

Sanzioni:

In caso di mancato controllo, ai datori di lavoro si applica la sanzione da € 600 ad € 1.500. La stessa sanzione si applica ai dipendenti in caso di accesso ai luoghi di lavoro privi di green pass (sanzione comminata dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati al controllo).

Il personale, nel caso in cui:

– comunichi di non essere in possesso della certificazione verde

– risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro

è considerato assente ingiustificato  senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma con SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE: per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati.

I datori fino a 15 dipendenti potranno sospendere i lavoratori senza green pass dopo il 5° giorno di assenza (mentre la sospensione non è prevista negli altri casi del lavoro privato) se intendono sostituirli con un altro lavoratore, ma solo fino a un periodo massimo di 20 giorni.