Acquisti e credito d’imposta regime forfettario

25 Gennaio 2020

FORFETARI E CREDITO PER ATTEZZATURE

Il credito di imposta per acquisto attrezzature può essere fruito anche per le aziende con regime fiscale forfettario?

Risponde Roberto Lenzi

Per rispondere al quesito, ricordiamo che il credito d’imposta per l’acquisto di attrezzature è disciplinato dai commi 184-197, art. 1 della legge di bilancio 2020.

Il comma 186 definisce puntualmente i beneficiari del credito d’imposta definendoli come «tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito».

La norma, quindi, affronta già il tema e stabilisce che il regime fiscale di determinazione del reddito non è una discriminante per l’accesso al beneficio. Da qui si desume che anche le imprese con regime fiscale forfettario possono accedere al credito d’imposta per l’acquisto di attrezzature. Questa rappresenta una delle importanti novità introdotte dal passaggio da un sistema di ammortamenti maggiorati (super e iper-ammortamento) a un sistema di crediti d’imposta.

Il precedente sistema di agevolazione non permetteva infatti l’accesso alle imprese con regime fiscale forfettario, così come chiarito dalla circolare n. 4/e del 30/03/2017 di cui si riporta stralcio: «La possibilità di usufruire della maggiorazione del 40 per cento deve essere esclusa, invece, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il c.d. “regime forfetario” (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi. In tale ipotesi, infatti, l’ammontare dei costi sostenuti dal contribuente (inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi) non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile».

Tornando al nuovo credito d’imposta, l’impresa potrà utilizzarlo esclusivamente in compensazione (tramite F24) in cinque quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (per gli investimenti non rientranti tra i beni c.d. Industria 4.0). Rispetto alle precedenti agevolazioni (super e iper-ammortamento) è fondamentale prestare molta attenzione ai nuovi «paletti» imposti dalla legge di Bilancio 2020 (si veda ItaliaOggi del 23/1/2020).

Va evidenziato che se si è in presenza di esercenti arti e professioni, purtroppo, il beneficiario può ottenere solo l’agevolazione del 6% previsto dal comma 188 e non anche i crediti d’imposta più elevati previsti per i beni c.d. Industria 4.0.

Ricordiamo infatti che, con il parere rilasciato a ItaliaOggi, l’Agenzia delle entrate ha specificato che l’articolo 1, comma 194, delle legge di bilancio 2020, nel prevedere per i professionisti l’applicazione del credito di imposta, opera un rinvio al precedente comma 188 del medesimo articolo; però il comma 188 riconosce il credito di imposta nella misura del 6 per cento per gli investimenti aventi ad oggetto beni solo diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» o agli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali «industria 4.0». Dalla formulazione letterale della norma, ha specificato l’Agenzia, si evince che, mediante il rinvio al comma 188, il legislatore ha inteso estendere ai professionisti esclusivamente il credito di imposta del 6% e non anche quello del 40%